C.F.S.
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Centro di formazione Albert Schweitzer
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Statuto

CAPO I
Denominazione, sede, scopo, durata

Articolo 1
E’ costituita l’associazione denominata: “Centro di Formazione Albert Schweitzer”, in breve denominabile anche come “C.F.S.”.

Articolo 2
Il C.F.S. ha sede in Torino, in Via Romani n. 27, e potrà istituire sedi regionali e/o provinciali in tutta Italia.

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 3
L’associazione, che non ha fini di lucro, ha i seguenti obiettivi:

  • promuovere e favorire l’aggregazione, l’informazione e la formazione di operatori singoli e/o associati del campo sanitario e sociosanitario,
  • promuovere la prevenzione e la cura dell’esaurimento psico-emozionale (burn-out) ed educare al benessere delle professioni in campo sanitario e sociosanitario,
  • promuovere e realizzare azioni, interventi, sistemi e moduli per la formazione permanente degli operatori, con particolare riferimento alle dimensioni etiche, motivazionali e spirituali,
  • favorire e realizzare l’incontro, lo scambio e la formazione congiunta tra operatori, pazienti, organizzazioni dei malati e dei famigliari,
  • sviluppare azioni e interventi di sostegno, accompagnamento, informazione e formazione per la valorizzazione della persona dell’operatore e la tutela della professionalità in campo sanitario e sociosanitario,
  • promuovere l’attenzione nei sistemi organizzativi e nei servizi all’umanizzazione della professione in campo sanitario e sociosanitario,
  • favorire l’incontro, lo scambio e la conoscenza tra operatori e istituzioni italiane ed estere.

CAPO II
Soci, organi, assemblee

Articolo 4
Possono far parte del C.F.S. tutte le persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, professione, titolo di studio e condizione sociale, che si riconoscano negli scopi dell’associazione. Sono aderenti al C.F.S.:

  • i soci fondatori
  • i soci ordinari
  • i soci onorari e sostenitori.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 aprile comporta l’esclusione dall’associazione.

Articolo 5
Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea
  • il consiglio direttivo
  • il segretario generale
  • i revisori
  • il tesoriere.

L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Articolo 6
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’associazione maggiori di età.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale, entro il 30 giugno. Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo e dei revisori;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera quant’altro sottoposto alla sua competenza dal presente statuto o dal consiglio direttivo.

Articolo 7
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente.

L’assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell’avviso che deve essere inviato a cura del presidente o del vice presidente – a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica – almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l’eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione nonché sulle modifiche statutarie ad essa sottoposte dal consiglio direttivo.

L’assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell’associazione.

L’intervento all’assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede dell’associazione.

CAPO III
Consiglio direttivo, Presidenza, Segretario generale, Revisori, Tesoriere

Articolo 8
L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 5 (cinque) soci.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea che dovrà procedere alla nuova nomina.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario generale ed il tesoriere.

Il consiglio direttivo può inoltre istituire commissioni di lavoro ed un comitato scientifico, i cui componenti possono anche non essere soci.

Articolo 9
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni, e comunque almeno una volta l’anno, anche per predisporre il rendiconto economico e finanziario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti, ad altri soci o a strutture giuridiche esterne (ad esempio società di servizi) lo svolgimento di attività alberghiere, organizzative, fiscali e gestionali in genere, determinando le modalità e la durata della delega ed i poteri delegati. La scelta delle strutture esterne deve essere demandata esclusivamente al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci sono tenuti a versare.

Articolo 10
La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 11
Il segretario generale coordina l’attività operativa dell’associazione.

Predispone per il consiglio direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantenere i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del consiglio direttivo, con i membri dello stesso.

Articolo 12
La gestione dell’associazione è controllata da un revisore effettivo e da un revisore supplente nominati, anche tra i non soci, per cinque anni.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente.

In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore supplente per la restante parte del mandato.

Il revisore effettivo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee ed alle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 13
Il tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’associazione e la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale annuale.

Ha inoltre facoltà di operare sui conti correnti bancari intestati all’associazione.

CAPO IV
Esclusione

Articolo 14
Sono motivi di esclusione dall’associazione:

a) il mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell’anno in corso;

b) l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;

c) la presenza di gravi motivi.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

CAPO V
Patrimonio

Articolo 15
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote o contributi sociali annuali.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare i versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

Articolo 16
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO VI
Scioglimento, controversie

Articolo 17
In caso di uno scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

Tale arbitro deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, e la sua decisione sarà inappellabile e vincolante tra le parti.

Articolo 19
Per tutto quanto non previsto si applicano le normative di legge.

Last Update: 31 July, 2008

Come contattarci

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