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Statuto CAPO I Articolo 1 Articolo 2 La durata dell’associazione è illimitata. Articolo 3
CAPO II Articolo 4
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 aprile comporta l’esclusione dall’associazione. Articolo 5
L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera. Articolo 6 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale, entro il 30 giugno. Essa inoltre:
Articolo 7 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente. L’assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell’avviso che deve essere inviato a cura del presidente o del vice presidente – a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica – almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l’eventuale seconda convocazione. Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione nonché sulle modifiche statutarie ad essa sottoposte dal consiglio direttivo. L’assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell’associazione. L’intervento all’assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci. Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede dell’associazione. CAPO III Articolo 8 I componenti del consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni. In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea che dovrà procedere alla nuova nomina. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario generale ed il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre istituire commissioni di lavoro ed un comitato scientifico, i cui componenti possono anche non essere soci. Articolo 9 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti. Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti, ad altri soci o a strutture giuridiche esterne (ad esempio società di servizi) lo svolgimento di attività alberghiere, organizzative, fiscali e gestionali in genere, determinando le modalità e la durata della delega ed i poteri delegati. La scelta delle strutture esterne deve essere demandata esclusivamente al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci sono tenuti a versare. Articolo 10 Articolo 11 Predispone per il consiglio direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantenere i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del consiglio direttivo, con i membri dello stesso. Articolo 12 In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente. In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore supplente per la restante parte del mandato. Il revisore effettivo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee ed alle riunioni del consiglio direttivo. Articolo 13 Ha inoltre facoltà di operare sui conti correnti bancari intestati all’associazione. CAPO IV Articolo 14 a) il mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell’anno in corso; b) l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi; c) la presenza di gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. CAPO V Articolo 15 L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare i versamenti ulteriori rispetto a quelli originali. Articolo 16 CAPO VI Articolo 17 Articolo 18 Tale arbitro deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, e la sua decisione sarà inappellabile e vincolante tra le parti. Articolo 19 Last Update: 31 July, 2008 |
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